Art. 29.
(Denominazione sociale).

      1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione «e altri», se presenti; deve essere inoltre indicata l'attività o le attività svolte.
      2. Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione

 

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e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.